Il D.lgs. n. 141/2010 ha istituito, agli art. 30-ter e seguenti, un Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (c.d. Sistema Scipafi) – attualmente operante, a seguito di successive estensioni normative, in vari altri settori del sistema economico e finanziario nazionale – con l’obiettivo specifico della prevenzione del furto della identità in operazioni economiche di varia natura.
Il Sistema, di titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze e gestito da Consap S.p.A., permette alle aziende aderenti di verificare in tempo reale i dati personali forniti dai propri clienti rispetto a quelli registrati nelle banche dati istituzionali, consentendo così di intercettare tempestivamente situazioni di potenziale rischio frode e di proteggersi da possibili perdite economiche.
Per dati si intende: codice fiscale, dati identificativi, partite iva individuali, documenti di identità, documenti smarriti o rubati, dichiarazione dei redditi, posizioni contributive, previdenziali e assistenziali, tessere sanitarie, esistenza in vita, analizzati attraverso collegamenti alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, Mef, MIT; Ministero dell’interno, Inps, Inail.
Il citato Decreto all’art.30-ter, comma 5, recita:
“Sono tenuti a partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto; b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione (…)”.
I soggetti citati devono aderire al Sistema pubblico di prevenzione registrandosi al Portale Convenzione SCIPAFI raggiungibile all’indirizzo https://scipafiammin. consap.it/Scipafi/Default.aspx e a completare l’iter di convenzionamento entro il 29 settembre p.v..
Per l'adesione al sistema e'previsto anche una controbuzione che sara'definita dal MEF .
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