Settore Automobilistico:Responsabilità per danno da prodotti difettosi: un fornitore può essere considerato produttore se il suo nome coincide con il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante

20 dicembre 2024

La Corte di Giustizia dell'UE, con la sentenza causa C-157/23 | Ford Italia ha chiarito che al fine di garantire la tutela del consumatore, la responsabilita` solidale del fornitore e del vero produttore del prodotto difettoso puo` sorgere anche se tale fornitore non ha apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto.

La Corte rileva che la nozione di «persona che si presenta come produttore», prevista dalla direttiva, non riguarda soltanto la persona che ha materialmente apposto il suo nome sul prodotto, ma deve includere anche il fornitore, se il suo nome o un elemento distintivo di quest'ultimo corrisponde al nome del fabbricante e al nome, al marchio o a un altro segno distintivo presente sul prodotto. Infatti, in entrambi i casi, il fornitore sfrutta tale coincidenza per presentarsi al consumatore come responsabile della qualita` del prodotto e ottenere la fiducia del consumatore, come se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore. Se questa seconda categoria non fosse inclusa nella nozione, cio` porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere l'obiettivo della direttiva, in particolare la tutela del consumatore.

La Corte aggiunge che, al fine di garantire la tutela del consumatore, il legislatore dell'Unione ha voluto che la responsabilita` di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore. Inoltre, il consumatore deve avere la liberta` di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilita` solidale. La tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale puo` non essere conosciuto dal consumatore.

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