Servizio della società dell'informazione
14 dicembre 2020
La Corte di Giustizia dell'UE (Sentenza nella causa C-62/19, del 3. dicembre 2020), ha precisato che:
-in primo luogo, un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un «servizio della società dell’informazione» qualora tale servizio non sia inscindibilmente connesso al servizio di trasporto mediante taxi di modo che non ne costituisce parte integrante;
-in secondo luogo, la normativa di un’autorità locale che subordina la fornitura di un «servizio della società dell’informazione» all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 2015/1535;
- in terzo luogo, la direttiva sul commercio elettronico non osta all’applicazione, al prestatore di un «servizio della società dell’informazione», di un regime di autorizzazione applicabile preventivamente a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione.
- Infine, la direttiva 2006/123 osta all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo sia conforme ai criteri stabiliti in tale testo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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