Servizi Digitali: credito di imposta

13 gennaio 2021

L'art. 1 comma 610, della Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, prevede che

per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

 

 

Archivio news

 

News dello studio

ott8

08/10/2026

Gaming:action to protect gamers' rights

The Consumer Protection Cooperation (CPC) Network has launched EU-level coordinated actions in relation to nine video games companies, aiming to strengthen the protection of gamers' rights. With

ott8

08/10/2026

Gaming: avviate azioni coordinate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2394/2017, nel settore del gaming nei confronti di dieci società di videogiochi

Le autorità di tutela del consumatore europee, coordinate, dalla Commissione Ue, hanno avviato azioni coordinate nel settore nei confronti di società di videogiochi per promuovere trasparenza

ott7

07/10/2026

Cessione di ramo di azienda

A partire dal 1 gennaio 2027, trova applicazione l'art. 16 del16, D.Lgs. n. 173/2024, in vigore dal 29/11/2024. Il citato articolo dispone quanto segue: "1.    Il cessionario è responsabile

News Giuridiche

ott9

09/10/2026

Ai Act, riconoscimento facciale e attività di polizia

Il Garante Privacy traccia i limiti della

ott9

09/10/2026

Il contributo unificato nei reclami in materia di crisi d’impresa

Partendo dalla ricostruzione della natura

ott9

09/10/2026

No alle attenuanti generiche in caso di confessione tardiva e superflua

Legittimo il diniego quando l'ammissione