Sul sito dell’Associazione, diversamente da quanto accade per altre associazioni analoghe, non compare l’elenco degli associati, la cui conoscenza da parte dell’Autorita` costituisce un requisito imprescindibile ai fini dell’effettivo funzionamento della piattaforma, come chiarito nel corso dei lavori del tavolo. Peraltro, la conoscenza degli associati condiziona la legittimazione dell’Associazione a partecipare ai lavori. Pertanto, con nota in data 5 ottobre 2023 (prot. n. 0253323), la Direzione servizi digitali ha chiesto all’Associazione di fornire l’elenco dei propri associati ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge 249/1997.
L’Associazione, con nota del 10 ottobre seguente (prot. n. 0256902), ha ritenuto di non fornire l’elenco dei propri associati, sostenendo che l’Autorita` risulta gia` in possesso dei dati relativi agli operatori di reti e servizi di comunicazione in quanto, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e` gestore del registro pubblico degli operatori di comunicazione (ROC) ed ha tutti i dati di identificazione degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica, che sono obbligati all’iscrizione. L’Associazione ha ritenuto di non dover adempiere alla richiesta, avendo l’Autorita` gia` deciso di coinvolgere direttamente gli operatori tramite diverse comunicazioni a questi rivolte. Sono infatti gli operatori, secondo quanto sostenuto dall’Associazione, che dovranno accreditarsi “quali soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilita` del sito web o dei servizi illegali” alla piattaforma, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 93/2023, e in capo ai qualisorgeranno obblighi e responsabilita`, eventualmente sfocianti in provvedimenti sanzionatori, rimanendo invece l’Associazione rappresentativa totalmente estranea ai singoli rapporti con le istituzioni pubbliche.
Ad esito dell’istruttoria svolta, risulta confermata la violazione ad opera di Assoprovider della disposizione normativa contenuta nell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto, nei termini e con le modalita` prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste.
In particolare, per l'Agcom, l’Associazione non ha fornito alcuna fondata motivazione per giustificare l’omessa comunicazione dell’elenco degli associati, che altre associazioni analoghe pubblicano sul proprio sito internet. Contrariamente a quanto osservato da Assoprovider, le banche dati a disposizione dell’Autorita` (Registro pubblico degli Operatori di Comunicazione ed elenco dei soggetti richiedenti l’autorizzazione generale per la fornitura ed i servizi di comunicazione elettronica presso il MIMIT) non forniscono alcun elemento in ordine all’appartenenza degli operatori alle Associazioni.
La sanzione imposta e pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell’art. 1, comma 30 della legge 249 31 luglio 1997.