Nuovi bandi INAIL per Modelli 231 come mezzo di prevenzione dei rischi

29 settembre 2023

 

E’ notizia di questi giorni la riapertura di bandi INAIL (anche a fondo perduto) per l’adozione di Modelli ex D.Lgs. 231/01.

Nell’ottica di sostenere interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’INAIL emana annualmente il bando che consente a tutte le aziende iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo alcune distinzioni specificate in relazione ai diversi assi di finanziamento, di richiedere finanziamenti, incentivi e contributi per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, tra i quali è inclusa l’adozione di Modelli organizzativi e responsabilità sociale. Gli importi e le modalità del bando variano di anno in anno, e si attendono i valori ammessi per quest’anno. 

Va segnalato che l’adozione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 consente anche di usufruire di una riduzione dei premi assicurativi INAIL fino ad un massimo del 40%, utilizzando lo specifico Modello OT/23 dell’INAIL, pubblicato ogni anno sul sito ufficiale,  per le aziende che hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre ai principali finanziamenti di cui sopra, è possibile che anche a livello regionale o provinciale vengano pubblicati bandi che permettono agli imprenditori dotati di Sistemi di Gestione e Sicurezza sul lavoro (o che intendano dotarsene) e che comprendano l’implementazione di Modelli 231, di beneficiare di fondi e contributi erogati direttamente dalle Camere di Commercio di zona.

E’ di tutta evidenza che l’intento delle istituzioni sia quello di incentivare le imprese a dotarsi di strumenti di prevenzione quali Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001,  e nel contempo spronare le aziende ad intervenire sui rischi specifici in materia di sicurezza mediante investimenti aggiuntivi ed implementazione di più aggiornati sistemi di verifica e controllo.

L’adozione di un modello 231 ma, soprattutto, la sua concreta implementazione, consente infatti di ridurre l’alea di rischio connaturata ad una serie di reati (c.d. reati-presupposto, puntualmente individuati dal D. Lgs. 231/2001) tra cui quello di cui all’art. 25-septies del Decreto (nel quale sono inclusi oltre che i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, c. 3 C.P. , anche le malattie professionali, causate sul luogo di lavoro o nello svolgimento dell’attività lavorativa) attraverso l’adozione di procedure ad hoc e sistemi di controllo adeguati che regolino in maniera puntuale lo svolgimento di una determinata attività.

Se il poter usufruire di finanziamenti e contributi pubblici costituisce una grande opportunità, soprattutto per le piccole-medie imprese, non possono essere omessi gli alti profili di rischio che la gestione indebita dei contributi percepiti può comportare (in special modo se i sistemi di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 non sono stati ancora adottati). Qualora, infatti, la gestione di tali fondi non sia più che rigorosa, è possibile, ad esempio,  che un discostamento, anche parziale, degli stessi  rispetto alle finalità per le quali sono stati erogati,  o, ancora,  la richiesta e l’eventuale  ottenimento di risorse in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa, comporti responsabilità gravissime, con la conseguente applicazione di sanzioni per responsabilità amministrative dell’ente dipendenti da reato, a carico dell’azienda (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001). 

Si segnala, ad esempio, come la giurisprudenza abbia individuato la sussistenza della  fattispecie di reato  di cui all’art. 316-ter C.P. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), reato-presuppostoex art. 24 del Decreto 231, nella condotta del Datore di Lavoro che abbia indebitamente ottenuto dall’INPS il conguaglio di contributi a titolo di indennità di malattia ed assegni familiari, in realtà, mai versate al lavoratore, “attraverso un’apparente esposizione di danaro” (Cass. n. 15989/2016 e Cass. 7594/2019).  

Tuttavia, è vero che l’art. 316 ter del C.P. è spesso inserito in un quadro giuridico fluido, in cui il rischio che la condotta criminosa possa sfociare in altri reati, ancor più gravi, è abbastanza alto. E’ infatti possibile che “l’ingiusto profitto con altrui danno” venga perseguito attraverso artefici e raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto passivo, ricadendo così, dall’ipotesi di reato di cui all’art. 316 ter del C.P., nella fattispecie di cui all’art. 640 bis del C.P. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Cass. Sezioni Unite, pronuncia n. 16568 del 2007) o nella fattispecie di cui all’art. 640, comma 2 n. 1 del C.P (Truffa aggravata commessa ai danni dello Stato) nel caso in cui si ottenga la sovvenzione inducendo con l’inganno l’ente pubblico (ad esempio attraverso fatture gonfiate e/o documentazione finanziaria costruita ad hoc) ad erogare il finanziamento (Tribunale Civile di Cosenza, sent. n. 1341, 3 dicembre 2008), fattispecie entrambe previste tra i reati-presupposto tassativamente elencati nell’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 

Occorre ricordare, tuttavia,  che perché sussista responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che venga  accertata la responsabilità di un soggetto identificato quale vertice dell’Ente o di un soggetto sottoposto alla vigilanza dei vertici stessi e che la condotta sia stata posta in essere nell’interesse od a vantaggio dell’Ente interessato, che deve essere provato e collegato al contributo ottenuto.  Ad esempio, secondo la giurisprudenza maggioritaria, potrà escludersi l’interesse dell’Ente, laddove si dimostri che il finanziamento illecitamente ottenuto sia stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci e non utilizzato nell’ambito della propria attività (Cass. Pen. Sez. II, 23 aprile 2021, sent. n. 23300).

Le condanne e le conseguenze economiche per l’Ente nel caso in cui si incorra in responsabilità accertata per reati amministrativi ex D. Lgs 231/2001 possono essere molto pesanti. Ad oggi, ancora, l’unico strumento con il quale l’Ente potrà cercare di dimostrare l’assenza di colpa organizzativa consiste nell’adozione ed effettiva implementazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che consenta di incanalare in un sistema di procedure e regole ben precise i principali comportamenti a rischio e renda, da un lato, facilmente intercettabili le lacune (omissione/falsità/parziale veridicità di documenti emessi) intervenute nella fase di formazione della richiesta del finanziamento, dall’altro permetta di revocare/modificare la richiesta prima dell’erogazione.

Il vantaggio di dotarsi di un Modello Organizzativo ed D.lgs. 231/2001 è quindi duplice, perché da un lato costituisce lo strumento che consente di ottenere finanziamenti considerevoli ed anche a fondo perduto ai quali altrimenti non sarebbe possibile avere accesso, dall’altro è l’unico mezzo che permette all’azienda  beneficiaria di monitorare l’area di rischio e le conseguenze anche gravi che potrebbero scaturire da un impiego indebito o scorretto delle risorse/contributi/finanziamenti ottenuti. 

 

Archivio news

 

News dello studio

mag6

06/05/2025

Gas: Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità per aprile 2025 (-8,1% rispetto a marzo)

Milano, 5 maggio 2025 Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di aprile 2025. La componente del prezzo del gas

mag6

06/05/2025

Prossime scadenze NIS

A partire dal 15 aprile ed entro il 31 maggio, i soggetti NIS sono chiamati, oltre che a designare il sostituto punto di contatto, a fornire e aggiornare le informazioni previste dall’articolo

mag6

06/05/2025

PMI: Agevolazioni per impianti fotovoltaici e minieolici nelle piccole e medie imprese. Domande fino al 17 giugno

Le domande possono essere presentate dal 4 aprile 2025. I termini di chiusura sono stati prorogati al 17 giugno 2025 Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili

News Giuridiche

mag7

07/05/2025

Pene sostitutive: l’istanza non può essere respinta per carenza di informazioni

Il giudice può acquisire dall’UEPE e, se

mag7

07/05/2025

Compromissione di suolo e sottosuolo presso un’officina: un caso di inquinamento ambientale

<p>La <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002988682"