Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

07 maggio 2024

Il 3 maggio 2024, e’ stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il  seguente Comunicato del CNF:

 Il Consiglio nazionale forense, nella seduta  amministrativa  del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n.  275  con  la quale  ha modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense  in  materia di equo compenso: 

 «Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di  equo compenso). - 1. L'avvocato non  puo'  concordare  o  preventivare  un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle  vigenti  disposizioni in materia di equo compenso, non sia  giusto,  equo  e  proporzionato alla prestazione professionale richiesta e  non  sia  determinato  in applicazione dei parametri forensi vigenti

2.Nei casi in cui la convenzione, il  contratto,  o  qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica  la  normativa in  materia  di  equo  compenso  siano   predisposti   esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di  avvertire,  per  iscritto,  il cliente  che  il  compenso  per  la  prestazione  professionale  deve rispettare in ogni  caso, pena  la  nullita'  della  pattuizione,  I criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3.La violazione del divieto di cui  al  primo  comma  comporta l'applicazione  della  sanzione  disciplinare   della   censura.La violazione  dell'obbligo   di   cui   al   secondo   comma   comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.»

Si informa, inoltre, anche che l’Ordine degli Avvocati di Roma nel mese di ottobre 2023 ha raccomandato ai propri iscritti la rigorosa applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 n.104.

Si ritiene, dunque, opportuno rammentare che la normativa suddetta prevede che siano nulle:

1. le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale;

2. le clausole di convenzioni che non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal professionista;

3. le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, che impongano anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso;

4. le clausole o pattuizioni (anche in documenti distinti dalla convenzione) che riservino al committente:

5. riservino al committente la facoltà di modifica unilaterale del contratto;

6. riservino al committente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

7. riservino al committente riservino al committente la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive

gratuite;

8. l’anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso;

9. stabiliscano la previsione di termini di pagamento sopra i sessanta giorni dalla fattura;

10. stabiliscano la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell’eventuale

compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati;

11. stabiliscano che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti

solo in caso di sottoscrizione del contratto;

12. stabiliscano la clausola che obblighi il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l’utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione;

13. la clausola che riconosca all’Avvocato il diritto al solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquidi al cliente le spese legali, in misura superiore al detto importo.

  

Per quanto concerne le Tariffe Forensi, trova applicazione il DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.

 Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita` stragiudiziale (art. 4, d.m. 147/2022, a modifica del Capo IV del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:

 - il principio per cui i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita` inerente l’affare (art. 18, d.m. 44/2014) e` integrato con la previsione in base alla quale «Quando, tuttavia, l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte»;

- anche per le attivita` stragiudiziali (art. 19, d.m. 55/2014) gli aumenti e le diminuzioni applicabili ai valori medi esposti nelle tabelle possono operare entro l’unica percentuale del 50%; 

- con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 20 del d.m. 55/2014 e` perseguita la finalita` di incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie; la nuova disposizione prevede che «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento»;

-cambia il criterio di determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a € 520.000,00; il nuovo testo dell’art. 22 del d.m. 55/2014 prevede che «il compenso e` liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare (dal 3% allo 0,25%), secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25»;

- con l’inserimento del nuovo art. 22-bis del d.m. 55/2014 viene introdotto il criterio di determinazione dei compensi a tempo: si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a 30 minuti.

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