Modelli 231 e Intelligenza Artificiale

02 luglio 2026

Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (decreto legislativo - esame preliminare) che disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, in attuazione dell’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) e della legge 23 settembre 2025, n. 132

Il provvedimento in questione   introduce nel d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies (reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale) che amplia il catalogo dei reati presupposto, includendovi i nuovi delitti di cui agli artt. 437-bis che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.

La previsione risponde a una logica di effettività: nei segmenti in cui l’IA incide su beni di rango primario, la sicurezza non può restare affidata a obblighi solo formali. La responsabilità può estendersi anche all’ente, in base al decreto legislativo n. 231/2001, in modo che il presidio non gravi soltanto sulle persone fisiche ma riguardi anche l’organizzazione che trae vantaggio dall’impiego del sistema.
La punibilità è ancorata al pericolo concreto e, per la forma colposa, alla colpa grave: si evita così di criminalizzare ogni scostamento tecnico o ogni errore operativo, concentrando l’intervento penale sulle violazioni realmente idonee a mettere a rischio vita, incolumità pubblica o sicurezza dello Stato.

Il messaggio è chiaro: l’innovazione è sostenuta, ma chi sviluppa, mette in servizio o utilizza sistemi ad alto rischio deve presidiare seriamente le misure di sicurezza. La responsabilità resta umana e organizzativa, lungo l’intero ciclo di vita del sistema.

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