Lotta alla recensione on line
Legge 11/03/2026, n. 34, dagli artt. 18-21, introduce nuove norme a tutela delle piccole e medie imprese contro le recensione in line.
La legge ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. E' illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.
Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla applicazione della normativa.
La legge entra in vigore il 7 aprile 2026 e non si applica alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.
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