La conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico

21 settembre 2022

Il 20 settembre 2022, la Corte di Giustizia ha reso nota l'adozione della sentenza della Corte nelle cause riunite C-339/20 | VD e C-397/20 | SR

Secondo la Corte Europea, La conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione non e` autorizzata, a titolo preventivo, per finalita` di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l’abuso di informazioni privilegiate

Un giudice nazionale non puo` inoltre limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidita` di una legislazione nazionale che prevede una conservazione del genere.

Con la sua sentenza odierna la Corte di giustizia constata, in primo luogo, che ne´ la direttiva «abusi di mercato» ne´ il regolamento sugli abusi di mercato possono costituire il fondamento giuridico di un obbligo generale di conservazione delle registrazioni di dati relativi al traffico detenuti dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica ai fini dell’esercizio dei poteri conferiti alle autorita` competenti in materia finanziaria in forza di tali atti.

In secondo luogo, la Corte ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche costituisce l’atto di riferimento in materia di conservazione e, piu` in generale, di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva disciplina dunque anche le registrazioni dei dati relativi al traffico detenute dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica che le autorita` competenti in materia finanziaria, ai sensi della direttiva «abusi di mercato» e del regolamento sugli abusi di mercato, possono richiedere loro. Pertanto, la liceita` del trattamento delle registrazioni conservate dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica deve essere valutata alla luce delle condizioni previste dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, quale interpretata dalla Corte.

La Corte dichiara quindi che la direttiva «abusi di mercato» e il regolamento sugli abusi di mercato, letti in combinato disposto con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e alla luce della Carta, non autorizzano una conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico, per un anno a decorrere dal giorno della registrazione, per finalita` di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l’abuso di informazioni privilegiate.

In terzo luogo, la Corte conferma la sua giurisprudenza secondo la quale il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidita`, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, a causa dell’incompatibilita` di tale normativa con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Cio` premesso, la Corte ricorda che l’ammissibilita` degli elementi di prova ottenuti attraverso una simile conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettivita`. Quest’ultimo principio impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indiscriminata incompatibile con il diritto dell’Unione qualora gli interessati non siano in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito a tali informazioni e a tali elementi di prova, riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici e idonei a influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti.

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