La Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/02/2025, n. 3231) ha avuto modo di chiarire che non esiste nel nostro ordinamento, un diritto assoluto all'autenticità di un'opera d'arte, tutelabile erga omnes (ossia, nei confronti di chiunque), al di fuori, quindi, di un rapporto obbligatorio in cui si denunci un inadempimento o un illecito, con una azione di mero accertamento.
La tutela della paternità dell'opera "riguarda solo il diritto di rivendicare la paternità in capo all'autore e, dopo la sua morte, ai familiari (art. 120 L.A.) e l'azione di accertamento e inibitoria in caso di falsa attribuzione (art. 156).". Non si può ritenere, ammissibile azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d'arte, in relazione ad una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l'esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera.
L'art. 64 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004) prevede espressamente un obbligo in capo al professionista del settore di rilasciare all'acquirente "documentazione sull'autenticità dell'opera o la sua probabile attribuzione o provenienza", circoscrivendo, quindi, tale obbligo solo ai rapporti obbligatori che discendono dalla compravendita di opere d'arte.
In tema di proprietà di un'opera d'arte, l'azione di mero accertamento volta ad ottenerne una pronuncia di autenticità non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2022)
In tema di tutela dell'opera d'arte, non è configurabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione, di catalogazione o di rettifica e, pertanto, al soggetto privato, statutariamente impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista, non può essere ordinato l'inserimento di un'opera nel catalogo di quelle attribuite all'autore, poiché ciò costituisce oggetto di libera manifestazione del pensiero, in quanto espressione di un giudizio critico incoercibile
(Fonti: Quotidiano Giuridico, 2025 e Ced Cassazione 2025)
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