Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 8, paragrafo 1 – Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di cancellazione del volo

21 aprile 2026

la Corte di Giustizia dell' UE, con sentenza del 16 gennaio 2026 (Quarta Sezione), nella causa C-45/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 13 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2024, nel procedimento  Verein für Konsumenteninformation contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ossia KLM) ha precisato che:

 

l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da un’impresa, intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore aereo conosca l’importo esatto di tale commissione.

 

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