Con sentenza del 3 giugno2026, il Tribunale Europeo -nella causa T-1078/23 | Meta Platforms / Commissione- ha annullato la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace.
Pur mantenendo la designazione di Meta per il suo servizio di comunicazione interpersonale Messenger
Meta Platforms, Inc. è un’impresa tecnologica statunitense che gestisce i social network Facebook e Instagram, nonché altri servizi digitali. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione europea ha designato Meta come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA) 1. Essa ha ritenuto che diversi servizi forniti da Meta dovessero essere qualificati come servizi di piattaforma di base distinti, in particolare Facebook come social network online, Messenger come servizio di comunicazione interpersonale e Marketplace come servizio di intermediazione online.
La Commissione ha ritenuto che Meta raggiungesse le soglie quantitative previste dal DMA, il che consentiva di presumere che essa soddisfacesse i requisiti per essere designata come gatekeeper e che i servizi sopra citati costituissero punti di accesso importanti affinché le imprese utilizzatrici raggiungano i propri utenti finali. La Commissione ha altresì ritenuto che gli argomenti addotti da Meta non fossero tali da mettere in dubbio tali presunzioni.
Meta ha presentato un ricorso volto all’annullamento parziale di detta decisione, nella parte in cui essa qualifica Messenger e Marketplace come punti di accesso importanti ai sensi del DMA.
Con la sentenza odierna, il Tribunale dell’Unione europea annulla la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace, pur mantenendo la designazione di Meta relativamente al suo servizio di comunicazione interpersonale Messenger.
Per quanto riguarda Messenger, il Tribunale conferma che esso costituisce un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero 2, distinto dal social network Facebook. Esso rileva che Messenger è offerto mediante
applicazioni autonome, che esso può essere utilizzato indipendentemente dal social network e che Meta promuove strumenti specifici per tale servizio che consentono alle imprese di interagire con gli utenti. Gli argomenti relativi all’integrazione tra i servizi non mettono in discussione tale conclusione.
Il Tribunale ritiene altresì che la Commissione non abbia commesso alcun errore nel considerare che Messenger costituisca, singolarmente, un punto di accesso importante. Infatti, in sede di calcolo degli utenti finali di Messenger per determinare se il loro numero raggiunga la soglia quantitativa prevista dal DMA, la Commissione non deve tenere conto unicamente degli utenti di Messenger che non sono anche utenti di Facebook. Inoltre, il Tribunale precisa che la Commissione non era tenuta ad avviare un’indagine di mercato prima di concludere che Messenger costituiva un punto di accesso importante, in assenza di argomenti sufficientemente suffragati addotti da Meta tali da mettere manifestamente in dubbio le presunzioni previste dal DMA. Infine, il Tribunale ritiene che i diritti della difesa di Meta siano stati pienamente rispettati.
Per quanto riguarda Marketplace, il Tribunale ricorda, in un primo momento, che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Esso dichiara che la Commissione, nella sua valutazione della qualificazione di Marketplace come servizio di piattaforma di base di tipo servizio di intermediazione online, ha commesso un errore di diritto nella misura in cui essa aveva ritenuto di potersi basare unicamente su dati relativi agli ultimi tre anni precedenti la designazione e senza tener conto delle modifiche apportate alla fine del luglio 2023.
In un secondo momento, il Tribunale constata che la decisione è insufficientemente motivata, dal momento che la Commissione non ha esposto alcuna analisi concreta di dette modifiche né ha spiegato la loro incidenza sulla sua conclusione secondo cui Marketplace consentiva agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, condizione necessaria per la qualificazione di un servizio come servizio di intermediazione online. Gli elementi addotti nella decisione a tale riguardo rimangono, in particolare, ipotetici e incompleti. In considerazione di ciò, il Tribunale conclude che la decisione non soddisfa i requisiti di motivazione per quanto riguarda Marketplace, dal momento che essa non consente né a Meta di comprendere i motivi della sua qualificazione come servizio di piattaforma di base di tipo servizio di intermediazione online né al giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato.
Ne consegue che la decisione è annullata nella parte in cui essa designa Meta come gatekeeper per Marketplace.
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