RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/648 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19

14 luglio 2020

Con la RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/648 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale pdf - 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 54 del 13-07-2020, la COmmissione Europea ha raccomandato inter alia che:

- I buoni dovrebbero avere un periodo minimo di validità di 12 mesi. Fatto salvo il punto 5, i vettori e gli organizzatori dovrebbero automaticamente rimborsare ai passeggeri o ai viaggiatori l’importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato. Ciò vale anche per il rimborso dell’importo residuo del buono in questione nel caso di un precedente riscatto parziale dello stesso.

- Se i buoni hanno un periodo di validità superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione dei buoni in questione. Dovrebbero avere lo stesso diritto in qualsiasi momento successivo, fatte salve le disposizioni giuridiche applicabili in materia di limiti temporali. I vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di rendere i buoni rimborsabili prima che siano trascorsi 12 mesi dall’emissione degli stessi, se i passeggeri o i viaggiatori ne fanno richiesta.

- I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero poter utilizzare i buoni per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il pagamento sia effettuato o il servizio sia prestato dopo tale data. I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero essere in grado di utilizzare i buoni per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall’organizzatore In funzione della disponibilità e indipendentemente da eventuali differenze di prezzo,

— i vettori dovrebbero garantire che i buoni consentano ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle medesime condizioni di servizio specificate nella prenotazione originaria;

— gli organizzatori dovrebbero garantire che i buoni permettano ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico che offra servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente a quelli del pacchetto oggetto di risoluzione.

- I vettori e gli organizzatori dovrebbero valutare la possibilità di estendere l’uso dei buoni per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società.

- Se il servizio di trasporto o il pacchetto turistico annullato era stato prenotato tramite un’agenzia di viaggio o un altro intermediario, i vettori e gli organizzatori dovrebbero consentire che i buoni vengano utilizzati per effettuare nuove prenotazioni, anch’esse tramite la stessa agenzia di viaggio o altro intermediario.

- I buoni per i servizi di trasporto dovrebbero essere trasferibili a un altro passeggero senza costi aggiuntivi. Anche i buoni per i pacchetti turistici dovrebbero essere trasferibili a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi, se il prestatore dei servizi compresi nel pacchetto acconsente al trasferimento a tali condizioni.

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