Prova dell' autenticità' di un testamento olografo e uso dell' IA
12 maggio 2026
Il Tribunale Cagliari (con Sez. II, Sent., 20/03/2026, n. 724) ha accolto la querela di falso attinente a un testamento olografo, precisando che merita condivisione il parere di non autenticità espresso nella consulenza tecnica d'ufficio, non solo per la logicità con cui si sviluppa il ragionamento sulla difformità dei tracciati, dando rilievo all'incoerenza estrinseca nel confronto tra le scritture in verifica e le scritture comparative ed all'incoerenza intrinseca nel confronto tra il testo e le firme in esame, ma anche per la facilità con cui la divergenza è riconoscibile, da parte di chiunque, ictu oculi; del resto, alla diversità della grafia nella sua materialità, obiettivamente incontestabile, si aggiungono la circostanza che, accanto ad una scheda di apparente valenza testamentaria, in qualche luogo, se ne conservasse un'altra con appunti per la redazione, la circostanza che proprio una delle nipoti che sarebbero state beneficiate dal defunto fosse entrata in possesso di entrambe le schede testamentarie, compresa quella contenente le raccomandazioni al testatore, assai inusuali, e la circostanza ulteriore che i controinteressati, anche di fronte alla querela di falso, mai abbiano avvertito il bisogno di fornire qualsivoglia giustificazione del rinvenimento, del tutto incerto, sicché non può residuare alcun dubbio sull'affermazione che il presunto testamento provenga da una persona diversa dal defunto, non contenendo un suo atto di ultima volontà.
In particolare, per il Tribunale non sono condivisibili le osservazioni critiche ulteriori formulate dai procuratori dei querelati in un momento successivo alla conclusione delle operazioni peritali, allorché si è lamentata l'inattendibilità dei metodi di digitalizzazione dei documenti, l'inosservanza delle linee guide adottate in materia grafologica e l'omissione dell'analisi mediante la c.d. grafologia morettiana e perfino mediante la comparazione biometrica con intelligenza artificiale.
Per il giudice dunque è sufficiente prendere atto che a nessuno di tali parametri ha fatto alcun cenno il consulente incaricato dalle stesse parti, mostrando egli per primo di non accordare efficacia probante all'impiego di codesti alternativi metodi; anche a voler valutare le censure, non si è fornita alcuna ragione per cui si possa credere razionalmente che il ricorso alle evocate procedure analitiche sia in grado di condurre ad un risultato differente, sicché, a conferma del provvedimento di chiusura dell'istruzione, non possono trovare seguito le richieste di rinnovazione della consulenza e sostituzione del consulente.
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