Obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni

15 aprile 2025

 

Il Decreto legge 11/04/2025, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2025, n. 85.) ha introdotto all'art. 32, modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni.

A decorrere dal 12 apirle 2025, dunque, trovano applicazione le seguente norme:

- All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni».
 
-    All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità»;
b)  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
 
- La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

 

 

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