I gestori di crediti in sofferenza

10 aprile 2026

gestori di crediti in sofferenza sono le società autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

Ai fini dell'operatività dei gestori, per crediti in sofferenza si intendono i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni della Banca d'Italia.

Gli acquirenti di crediti in sofferenza sono le persone fisiche o giuridiche, diverse dalle banche, che acquistano crediti in sofferenza nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale.

La gestione dei crediti consiste nelle seguenti attività:

  • la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (servicing) che deve essere, almeno in parte, svolta in Italia;
  • la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB. A tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento; neppure rileva l'attività svolta dagli intermediari del credito;
  • la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
  • l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.

I gestori di crediti in sofferenza possono inoltre prestare:

  • l'attività di gestione di crediti dagli stessi acquistati a titolo definitivo e per proprio conto da banche e altri intermediari finanziari, purché tale attività sia svolta in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza svolta per conto di acquirenti terzi;
  • l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli in sofferenza;
  • l'attività di gestione di "crediti in sofferenza" (servicing) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2402/2017 (cioè prive della segmentazione del rischio);
  • attività connesse o strumentali.

Oltre che i gestori autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza - senza necessità della specifica autorizzazione - anche banche, intermediari ex articolo 106 del TUB e gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del d.lgs. n. 58/1998, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio da essi gestiti con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai medesimi organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'albo dei gestori dei crediti in sofferenza e' consultabile al seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/

Rileva chiarire che la Banca d'italia ha specificato che la nuova disciplina introdotta dalla Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive o SMD) si applica solo alla gestione di crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza, (cfr. articolo 114.1, comma 1, lett. a) e b) del TUB) ed esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza della Banca d'Italia (8 marzo 2025).

Pertanto, in base alle vigenti disposizioni, le società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del R.D n. 773/1931, possono operare in assenza dell'autorizzazione ex di cui all'articolo 114.6 del TUB della Banca d'Italia per svolgere e/o continuare a svolgere tra l'altro:

  1. l'attività di gestione di crediti diversi dai "crediti in sofferenza";
  2. l'attività di gestione di portafogli di "crediti in sofferenza" acquistati prima della data di entrata in vigore delle Disposizioni della Banca d'Italia (8 marzo 2025);
  3. l'attività di recupero stragiudiziale di "crediti in sofferenza" esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, per conto di: (i) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del d. lgs. n. 58/1998; (ii) banche e (iii) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130/1999; (iv) gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB.

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