Con la delibera n. 42/25/CIR viene definita la controversia tra Cellnex Italia SpA ed il Comune di Manfredonia per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS.
Cellnex – come anzi ricostruito - con comunicazione del 07.05.2024 ha inviato al Comune di Manfredonia una prima richiesta di ospitalità per la locazione di una possibile area di proprietà comunale ai fini dell’installazione di una infrastruttura di telecomunicazione. In seguito a tale richiesta, dove veniva già individuata un’area di interesse, sono succedute svariate interlocuzioni con i referenti comunali senza però giungere mai ad una conclusione negoziale tra le parti.
Rispetto a questa comunicazione, in data 08.08.2024, veniva formulato un sollecito scritto al fine di cercare di pervenire ad un accordo relativo alla proposta progettuale da realizzarsi sulla rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine a seguito del quale non è pervenuto però alcun riscontro. L’operatore ha segnalato che l’urgenza della richiesta viene dettata dalla necessità di delocalizzazione dell’impianto esistente sul condominio di via Cimabue, 1 per finita locazione ed impossibilità di proroga della stessa.
In data 21.11.2024, l’operatore ha formulato istanza ai sensi degli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 33/2016 , al fine di vedere consentita la realizzazione di un progetto di copertura tramite un’infrastruttura facente parte di una rete di comunicazioni elettroniche ad alta velocità.
Con comunicazione del 14.01.2025, Cellnex, non avendo ricevuto alcun riscontro rispetto alla precedente istanza, inviava un sollecito al Comune di Manfredonia (completo altresì di una bozza contrattuale da valutare congiuntamente), al fine di ottenere un valido approccio interlocutorio ma, il Comune non ha riscontrato in alcun modo le comunicazioni ricevute.
Nel corso del contraddittorio sono emerse delle criticità rispetto all’ individuazione della rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine, quale sito idoneo ad ospitare una stazione radio base.
In particolare, appare condivisibile la posizione del Comune in merito alle seguenti criticità:
-l’area oggetto dell’istanza è destinata ad un’opera pubblica e non ad una infrastruttura;
-l’area in questione sembrerebbe non disporre di sufficiente spazio (senza procedere alla demolizione dell’opera pubblica) per contenere la torre faro;
-qualora questa venisse realizzata potrebbe determinare una situazione di pericolo a causa di condizioni di scarsa sicurezza stradale dovuta alla mancanza di visibilità, in contrasto con le norme vigenti in materia stradale.
Con riferimento, invece, alla richiesta formulata dall’operatore istante (di cui alla memoria conclusiva prodotta da Cellnex ed acquisita al protocollo n.160258 del 26/06/2025) relativa all’individuazione di un sito alternativo posto sempre nel Comune di Manfredonia censito al NCNT al Foglio 38 particella n. 1757 viale Michelangelo snc, occorre rilevare che le osservazioni formulate in contraddittorio dal Comune per negare l’accesso al sito in questione non sono riconducibili alle fattispecie di diniego tipizzate dal comma 4, dell’art. 3, del citato Decreto Legislativo 33/2016.
Il sito alternativo individuato dall’operatore appare quindi, all’esito di ogni valutazione istruttoria svolta, idoneo all’accesso ai sensi del D.lgs. 33/16
L’Autorità rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, l’istanza di accesso di Cellnex Italia S.p.A. per l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità presso la rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine in Manfredonia.
L’Autorità riconosce fondata, per le ragioni esposte in motivazione, la richiesta di accesso di Cellnex Italia S.p.A. al sito alternativo individuato dall’operatore e per l’effetto ordina al Comune di Manfredonia, nella persona del Sindaco p.t. in qualità di rappresentante legale dell’Ente, di concedere l’accesso al sito posto nel Comune di Manfredonia censito al NCNT al Foglio 38 particella n. 1757 viale Michelangelo snc, ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 del Decreto legislativo n. 33/2016.
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