Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 18

05 novembre 2026

 

A decorrere dal 4 novembre 2026, e'in vigore il Decreto legislativo 08/10/2026, n. 188,Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

Il provvedimento di legge, ad integrazione del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, stabilisce le ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento».

Il decreto revede sanzioni amministrative fino a 1,2 milioni di euro (elevabili al 2% del fatturato mondiale nei casi stabiliti dalla legge) per i fruitori di servizi digitali che non rispettano gli obblighi di trasmissione, conservazione e tutela dei dati.

Il citato regolamento (ue) 2023/1543 

tabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può, nell'ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati.
  Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma.
 L'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione può essere richiesta anche da una persona oggetto di indagini o imputata, ovvero da un avvocato che agisce per conto della suddetta persona, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto processuale penale nazionale.
 Il  regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dalla Carta e dall'articolo 6 TUE, e lascia impregiudicati gli obblighi applicabili alle autorità di contrasto o alle autorità giudiziarie a tale riguardo. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei principi fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
 
il Decreto legislativo 08/10/2026, n. 188, dunque, prevede all'art. 3, sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento:
In caso di violazione delle disposizioni del regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)  per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, da 25.000 a 100.000 euro;
b)  per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6, e 7 e 8, da 10.000 a 50.000 euro;
c)  per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 100.000 a 1.000.000 di euro;
d)  per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7, da 10.000 a 50.000 euro;
e)  per la violazione dei doveri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, da 500.000 a 1.000.000 euro;
f)  per l'inottemperanza di cui all'articolo 16, paragrafo 10, da 600.000 a 1.200.000 euro.

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