Danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

07 ottobre 2026

Con il Decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale, il Legislatore ha  adottato le disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.
Le disposizioni del provvedimento si applicano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sorveglianza umana e di trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025.
 
Il provvedimento prevede tutele per ipotesi di danni,sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.
 
 
L'art. 17 in particolare dispone che nelle azioni di risarcimento del danno di cui all'articolo 16, comma 1, il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato.
 
Tra gli elementi di prova  rientrano:
a)  i registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1689;
b)  la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1689;
c)  le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1689;
d)  le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1689.
 L'ordine di esibizione è limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda. Il giudice tiene conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.
 
 Quando l'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 comporta il rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altre informazioni riservate, il giudice adotta le misure idonee a garantirne la tutela. Si applica l'articolo 121-ter del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 
 Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Quando l'inadempimento riguarda la documentazione di cui al comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall'istante.
 
 Se il terzo, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.
 Si rileva anche che l'art. 18 introduce la presunzione di nesso di casualita' e l'art. 19 dispone espressamente chela conformità del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, anche se certificata ai sensi del capo III, sezione 5, del medesimo regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

 

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