Covid-19 e Recesso dai pacchetti turistici

02 aprile 2020

L’art. 28 del D.L. 02/03/2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina le ipotesi di rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici  a causa dello sviluppo dell’emergenza pandemica da Covid-19.

 Detto articolo, inter alia, prevede che ai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, cosi' come abrogato dal  D.L. 23/02/2020, n. 6, recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti, possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 In caso di recesso, quindi,  l'organizzatore può offrire al viaggiatore:

-        un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

-        può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

-        oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Come accennato pero’ detto articolo 28 del D.L 9/2020 deve essere interpretato però alla luce del D.Lgs. 23/05/2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, che di fatto si discosta dalle prescrizioni dei decreti citatii.

In particolare, il citato Codice prevede, all’art. 41, che il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

Tuttavia, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, come appunto puo’ essere l’emergenza Covid-19, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, come appunto l’Emergenza Covid-19 e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

In sostanza, alla luce delle norme richiamate, ad avviso di chi scrive, la scenta della modalità di rimborso del pacchetto viaggio annullato NON dovrebbe ricade solo sull'organizzazione, ma tenere altresì conto delle esigenze del viaggiatore.

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