Brexit: cosa fare in materia di trattamento dei dati?

13 gennaio 2021

Il Garante ha reso noto, con comunicazione pubblicata il 7.1.2021, che visto che il Regno Unito  ha lasciato l'UE, occorre considerarlo un Paese terzo, ed in quanto tale occorre fare riferimento all’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea.

Tale accordo prevede, tra l’altro, che il Regno Unito continui ad applicare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo.

 

Nel frattempo la Commissione europea e il Governo UK si sono impegnati, sempre in base all’Accordo, a lavorare su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati senza interruzioni, anche successivamente al periodo transitorio sopra ricordato.

Se così non fosse, si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, che richiedono l’esistenza di garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta) per trasferire dati dall’Ue (più esattamente dal SEE, lo spazio economico europeo) verso un Paese terzo non adeguato, oppure ammettono alcune deroghe in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell’interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello “sportello unico” (one stop shop) che disciplina questi contenziosi fra i paesi del SEE. In sostanza, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un’unica Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal Regolamento europeo. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.

In ogni caso, dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all'applicazione del GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un “rappresentante” nel SEE a norma dell'articolo 27 sempre del GDPR. Tale rappresentante può essere contattato dalle Autorità di controllo e dalle persone interessate per qualsiasi questione relativa alle attività di trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR. Resta sempre ferma la possibilità per gli interessati che si trovano all’interno nostro Paese - ed i cui dati sono trattati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito - di rivolgersi al Garante per la tutela dei loro diritti.

 

Archivio news

 

News dello studio

mag2

02/05/2024

Roaming Internazionale

La Commissione europea ha avviato il progetto di aggiornamento del calcolo dei costi dei servizi di roaming internazionale e di terminazione mobile, già definiti nel 2017. L’aggiornamento

mag2

02/05/2024

APPROVATA L’ANALISI DEI MERCATI DELL’ACCESSO ALLA RETE FISSA DI TIM PER IL PERIODO 2024-2028

L'Agcom ha approvato la delibera che conclude l’istruttoria relativa all’analisi coordinata dei mercati dell’accesso alla rete fissa di TIM, ai sensi dell’art. 89 del

apr24

24/04/2024

Agcm: Sanzione di 10 milioni ad Amazon per pratica commerciale scorretta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services

News Giuridiche

mag2

02/05/2024

Ufficio per il processo: boom di domande al concorso per 3946 posti

Sono 72.901, con un quarto dei candidati

mag2

02/05/2024

La chimera della giustizia riparativa

Le potenzialità ancora inespresse del nuovo