Beni Culturali:La legge 17 marzo 2026 n. 40

20 maggio 2026

La Legge 17/03/2026, n. 40 introduce Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».  (Pubblicata nella Gazz.Uff. 30 marzo 2026 SG 7).

La legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Inoltre, la legge istituisce l' "Albo digitale della sussidiarietà orizzontale".

L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.

 I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.

L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento».

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