Con la sentenza (ud. 14/12/2022) 19-01-2023, n. 2251, la quinta sezione penale della cassazione ha ricordato che l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502).
Nei casi in cui il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più opaco, il punto, allora, è capire se e quando l'offeso sia stato concretamente in condizioni di replicare.
Se è vero, come scrive il Giudice d'appello "la parte civile ha potuto ed era in grado di replicare alle offese, diffuse sulla chat", è vero anche che tale possibilità si è data in un momento successivo alla pubblicazione delle offese sul soda network "Facebook".
Pronunciandosi sul discrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di messaggistica istantanea e comunicazione a più voci ("Google Hangouts"), la Cassazione ha chiarito che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso (come, appunto, nel caso di messaggistica istantanea con annesso servizio di videochiamata e chiamate cd. VoIP -voce tramite protocollo internet) vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria.
In difetto del requisito della contestualità ( che, in generale, va di volta in volta verificato, in relazione alle specificità dei singoli casi), l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01: fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts"); nel qual caso, si profila l'ipotesi della diffamazione. In considerazione dei tanti, possibili contesti (legati o non al progresso tecnologico) in cui un'espressione offensiva può esternarsi, può dunque osservarsi - parafrasando una decisione di questa Corte (Sez. 5, n. 38099 del 29 maggio 2015, Cavalli, n. m.) che "la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa", a condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo (virtuale o non), in grado di difendersi (Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/12/2022) 19-01-2023, n. 2251).
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