Videogiochi online
27 september 2023
il Tribunale Europeo, nella causa T-172/21 | Valve Corporation / Commissione, conferma che il geoblocco di chiavi di attivazione per la piattaforma Steam ha violato il diritto della concorrenza dell'Unione.
Concordando bilateralmente tale blocco geografico, il gestore della piattaforma Steam, Valve, e cinque editori di videogiochi su PC hanno illegittimamente limitato le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC compatibili con tale piattaforma
Avendo ricevuto informazioni in merito al blocco geografico di alcuni videogiochi per PC sulla piattaforma Steam in ragione della posizione geografica degli utenti, la Commissione ha avviato un'indagine. Con decisioni del 20 gennaio 2021 essa ha constatato che il gestore della piattaforma, Valve, e cinque editori di giochi, vale a dire la Bandai, la Capcom, la Focus Home, la Koch Media e la ZeniMax, hanno violato il diritto della concorrenza dell'Unione.
Il Tribunale constata che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra la Valve e ciascuno dei cinque editori mirante a limitare le importazioni parallele mediante il geoblocco delle chiavi che consentono di attivare e, se del caso, di utilizzare i videogiochi in questione sulla piattaforma Steam. Tale geoblocco mirava ad impedire che i videogiochi, distribuiti in alcuni paesi a prezzi bassi, fossero acquistati da distributori o da utenti situati in altri paesi in cui i prezzi sono molto piu` elevati.
Pertanto, il geoblocco di cui trattasi non perseguiva un obiettivo di tutela dei diritti d'autore degli editori dei videogiochi per PC, ma era utilizzato allo scopo di sopprimere le importazioni parallele di tali videogiochi e di tutelare il livello elevato dei diritti riscossi dagli editori, o addirittura dei margini percepiti dalla Valve.
In risposta a vari argomenti dedotti dalla Valve, il Tribunale si pronuncia altresi` sul rapporto tra il diritto della concorrenza dell'Unione e il diritto d'autore. In particolare, esso ricorda che il diritto d'autore mira soltanto a garantire ai titolari dei diritti interessati la facolta` di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze a fronte del pagamento di un corrispettivo. Tuttavia, esso non garantisce loro la possibilita` di reclamare il corrispettivo piu` elevato possibile, ne´ di adottare un comportamento tale da determinare differenze di prezzo artificiose tra i mercati
nazionali compartimentati. Infatti, una siffatta compartimentazione e la differenza artificiosa di prezzo che ne deriva sono inconciliabili con la realizzazione del mercato interno.
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