CASE OF FERRIERI AND BONASSISA v. ITALY (Applications nos. 40607/19 and 34583/20) sent. del 8.1.2026
Nel procedimento in epigrafe, viene chiarito che l'ordinamento italiano che consente 'accesso ai dati bancari disposto nell'ambito di verifiche fiscali non è compatibile con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'fondamentali.
La Corte conclude infatti che, anche qualora si potesse ravvisare una base giuridica generale per le misure impugnate nell’ordinamento italiano, tale normativa non soddisfa i requisiti di qualità richiesti dalla Convenzione. In particolare, pur tenendo conto dell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti in materia di dati bancari, ossia informazioni di natura esclusivamente finanziaria (v. par. 58 supra), nonché della rilevanza degli obiettivi perseguiti da misure analoghe nel settore tributario (v. par. 73 supra), la Corte osserva che il quadro normativo interno attribuiva alle autorità nazionali un potere discrezionale privo di limiti sia con riferimento alle condizioni di applicazione delle misure contestate sia quanto alla loro estensione.
Parimenti, tale quadro normativo non prevedeva garanzie procedurali adeguate, in quanto le misure in questione non erano soggette ad alcuna forma di controllo giurisdizionale o indipendente. Ne consegue che l’ordinamento interno non ha garantito ai ricorrenti il livello minimo di tutela previsto dalla Convenzione. In tali circostanze, la Corte ritiene che non possa affermarsi che le ingerenze in esame fossero “previste dalla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzion.
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Alla luce di tale conclusione, la Corte ritiene non necessario esaminare il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 8 § 2 (cfr. De Tommaso, § 127, e Brazzi, § 51)