Servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line
13 january 2021
All'art. 1, comma 515 della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, viene introdotto l'obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione - ROC (comma 515, lettera a, n. 1).
Inoltre, è stato attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera a), n. 2).
A tale scopo, è stata prevista l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera b). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 516) e sono previsti specifici contributi a carico dei soggetti sopra indicati a copertura dei costi amministrativi ulteriori per l'Autorità correlati alle nuove funzioni attribuite,individuandone la misura e le modalità di aggiornamento (comma 517).
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