Sanzionato il canale YouTube “Gratta e Vinci Game”

26 september 2024

Con la delibera 322/24/Cons, Agcom ha adottato una ordinanza- ingiunzione nei confronti di Stefano Bianchi, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità) CONT. 25/24/DSDI – PROC. 62/BL.

Il provvedimento e’stato adottato a valle di una procedura di accertamento avviata in seguito a segnalazione pervenute tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) all’Autorita` nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignita` effettuate da diversi content creator attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video tra le quali “YouTube”. 

L'art. 9 comma 1, del Decreto dignita`, sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu` efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita` ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e` vietata qualsiasi forma di pubblicita`, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche´’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita`, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita` o prodotti la cui pubblicita`, ai sensi del presente articolo, e` vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”; 

L’art. 9, comma 2, del Decreto dignita`, dispone inoltre che “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivita`, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicita` e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”. 

Con la citata ordinanza – ingiunzione, dunque, l’Agcom ha disposto  :

- la sanzione amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;

-l’obbligo di non caricare sulla piattaforma digitale YouTube nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto; 

-l’obbligo di rimuovere dalla piattaforma YouTube contenuti ivi presenti .

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