Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE), 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

30 april 2021

Con la LEGGE 22 aprile 2021, n. 53, recante  Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063) (GU Serie Generale n.97 del 23-04-2021), che entrerà in vigore l’08/05/2021, il Parlamento ha previsto inter alia all’art. 4  Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE) 2018/1972, che istituisce il  codice  europeo  delle  comunicazioni elettroniche .

Detto articolo prevede che: 

 

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva (UE) 2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 dicembre 2018, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 

    a) riordinare le  disposizioni  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259, attraverso  l'adozione  di  un  nuovo  codice   delle   comunicazioni elettroniche  per  l'armonizzazione  della  normativa  di   settore, assicurando il necessario coordinamento tra le  disposizioni  oggetto di modifica o integrazione; 

    b)  prevedere  l'assegnazione  delle  nuove  competenze  affidate all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  quale  Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione del settore e  alle  altre autorita' amministrative  competenti,  tra  cui  il  Ministero  dello sviluppo  economico,  nel  rispetto  del  principio   di   stabilita' dell'attuale riparto di  competenze  sancito dall'articolo  5  della direttiva (UE) 2018/1972; 

    c) introdurre misure di semplificazione  per  lo  sviluppo  della connettivita' e per potenziare  gli  investimenti  in  reti  a  banda ultralarga, sia  fisse  che  mobili,  garantendo  altresi'  l'accesso generalizzato alle reti  ad  altissima  velocita'  e  la  loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul  territorio  nazionale,  a  prezzi  accessibili  e  con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre  una  nozione  di servizio  universale  che   rispecchi   il  progresso   tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; 

    d) assicurare il  rispetto  dei  principi  di  concorrenza  e  di certezza dei tempi nelle procedure  di  assegnazione  e  rinnovo  dei diritti di uso  delle  frequenze  radiomobili,  cosi'  come  previsto

dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972; 

    e) definire un  regime  autorizzatorio,  senza  pregiudizio  alla facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e  difesa,  per  l'uso  delle  frequenze utilizzate  dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il  Low  Power  Wide  Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di  proporzionalita',  al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi; 

    f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine  di  non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi; 

    g) prevedere adeguate e specifiche misure per le  imprese  attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso; 

    h) aggiornare i compiti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni, anche nell'ottica di  rafforzarne  le  prerogative di indipendenza; 

    i)  provvedere   alla   revisione   dell'apparato   sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; 

    l) provvedere  a  integrare  le  limitazioni  fatte  salve  dalla direttiva (UE)  2018/1972  per  fini  di  ordine  pubblico,  pubblica sicurezza e difesa, includendo  le  esigenze  della  sicurezza  dello

Stato, secondo quanto gia' previsto dal  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; 

    m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e  di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a  fini  statistici, nel rispetto delle diverse  finalita'  che  le  medesime  perseguono, essendo orientate  alla  ricerca  del  dato,  all'aggregazione  delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi  e  non  alla  promozione  e commercializzazione di beni e servizi come nelle  televendite  e  nel telemarketing.

 

 

 

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