Droni 2.0: scompare il “pilota remoto”?

04 may 2017

Come spesso accade, la tecnologia anticipa il diritto. Anche nel caso dei droni, l’evoluzione delle batterie e celle solari, unita all’intrinseca duttilità e facilità di manovra del mezzo, ad oggi regolamentato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile come Mezzo Aereo a Pilotaggio Remoto” (APR), sta trasformando il mezzo in qualcosa di radicalmente diverso da quanto ipotizzato dalla regolamentazione vigente.

La disciplina di settore identifica il drone quale alter ego dell’aeromobile, regolamentandone lo spazio di manovra ed i titoli necessari per l’esercizio da terra degli APR, con relativi obblighi di omologhe ed adozione degli standard minimi di sicurezza. L’evoluzione ha tuttavia preso una diversa strada, ed i prototipi di droni in dirittura d’uso e commercializzazione sul mercato hanno caratteristiche ormai più complesse e simili ai robot, intesi come macchine pensanti dalle funzionalità multiruolo dotate anche di autonoma capacità di volo. Cosa che rischia di relegare la regolamentazione ENAC tra le anticaglie inapplicabili, visto che il drone in questione cadrebbe nell’ambito della regolamentazione applicabile soltanto nel ristretto ambito del volo aereo.

Due esempi aiutano a chiarire la questione la nuova generazione di droni in arrivo: il prototipo ipotizzato da Google per la futura conquista della luna, ossia il mezzo previsto per l’allunaggio e successiva ricognizione del suolo del nostro satellite (si parla di un robot-drone che dovrà percorrere chilometri lunari ai fini della mappatura stile Google Street View… a quale fine non è dato capire) e il nuovo modello unmanned (ossia non pilotato da uomini) di Eurofighter, il caccia europeo nato da un consorzio tra Italia, Francia e Germania.

Quest’ultimo è l’evoluzione del robot-combattente di hollywoodiana memoria. Già definito dalla Difesa la “macchina europea” del futuro, è in grado di assicurare difese multiruolo tramite un “sistema aereo non pilotato per missioni di lunga durata a medie quote”. Il mezzo, tuttavia, è dotato di sensori e quindi in realtà operativo su diversi ambienti simultaneamente, ed è dotato (come il prototipo Google ipotizzato) di autonome capacità di visione e discernimento dell’ambiente circostante.

La dirimente per la conferma dell’appartenenza o meno al genus dei droni sarebbero quindi le funzioni che rimangono in capo alla “consolle” di controllo e di gestione delle missioni di volo di questi due prototipi di APR, sempre più remotizzate e sfumate. Perché fintanto che esiste un “cordone ombelicale” tra mezzo in volo e controllo remoto, si tratterebbe pur sempre di drone e non aeromobile.

Difficile ipotizzare un drone che mappa la luna solcandone i crateri o sorvola la stratosfera “condotto” da un controllo in tempo reale da terra. Difficile immaginare che tale “condotta” remota sia più stringente e diretta rispetto ai sensori dello stesso mezzo, che appaiono molto più significativi da un punto di vista operativo. Ma tant’è, e ancora oggi i progetti presentati li presentano come “APR”.

In materia di privacy, in entrambi i casi i droni tratterebbero dati transnazionali, ossia reperiti tra più confini con relative discipline nazionali applicabili. Secondo la disciplina europea (semmai applicabile), per il rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati questi nuovi mezzi dovrebbero indicare le modalità di trattamento dei dati e le finalità di relativa gestione. Il Regolamento ENAC (applicabile?) in ogni caso esclude al momento specifici obblighi privacy del drone. Il Regolamento identifica l’”aeromodello” in un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegatoesclusivamente per scopi ricreativi e sportivi che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

È presumibile, come richiesto più volte dal Gruppo Privacy Europeo “Articolo 29” che per questa nuova generazione di droni 2.0 si dovranno identificare regole privacy “by design” o “by default” nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Avv. Fabrizio Cugia di Sant'Orsola

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