Diritto d'Autore:La normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell’Unione

05 april 2024

Con la sentenza del 21 marzo 2024, la Corte di Giustizia dell'UE, nella causa C-10/22 | LEA ha stabilito che la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le societa` indipendenti stabilite in un altro Stato membro e` incompatibile con il diritto dell’Unione. Essa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi che non e` ne´ giustificata ne´ proporzionata. 

La LEA e` un organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia. La Jamendo, societa` di diritto lussemburghese, e` un’entita` di gestione indipendente dei diritti d’autore che svolge la sua attivita` in Italia dal 2004. La LEA ha chiesto al Tribunale di Roma che sia ordinato alla Jamendo di cessare la sua attivita` di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia. Secondo la normativa italiana, tale attivita` e` infatti riservata in via esclusiva alla Societa` italiana degli autori ed editori nonche´ agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, come la LEA, mentre le entita` di gestione indipendenti sono escluse da tale settore.

Il Tribunale di Roma chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore 1 osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilita` per le entita` di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri.

Con la sua sentenza, la Corte risponde che la normativa nazionale di cui trattasi, nella misura in cui non consente alle entita` di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprieta` intellettuale, essa non e` proporzionata poiche´ preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entita` di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attivita` nel mercato di cui trattasi. La Corte sottolinea che misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito.

Di conseguenza, la Corte rileva che la normativa italiana contestata non e` compatibile con il diritto dell’Unione.

 

News archive

 

Firm news

apr2

02/04/2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali

L’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già

apr1

01/04/2026

Messaggi Vocali WhatsAppe responsabilita' disciplinare del lavoratore

Va escluso che l'acquisizione dei messaggi vocali possa essere ricondotta a un legittimo esercizio dei poteri di controllo datoriale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, trattandosi

mar31

31/03/2026

Save the date: Virtual Meeting 15 aprile 2026

Il prossimo 15 aprile 2026 ore 9.00, International Institute of Communications ospitera' l'evento trilaterale (Australia, Italia e UK) sulla protezione dei minori in ambiente digitale.   Questo

Lawyer News

apr8

08/04/2026

“Patty” ti osserva: quando la cortesia diventa dato trattabile

L'intelligenza artificiale nei luoghi di

apr8

08/04/2026

La misura dell’atto difensivo quale indice di abuso del processo

Quando la prolissità cessa di essere esercizio