Covid19 e Privacy dei dati sanitari

26 february 2020

Mai come in questi giornI di crisi e isteria nazionale da Covid19,  bisogna soffermarci sul  tema della tutela  dei dati sanitari e del rispetto della vita privata e della dignità della persona, al fine di non stigmatizzare e perseguire persone per ragioni irrazionali.

Recentemente, il Garante privacy ha anche sanzioanto una azienda ospedaliera per non aver impedito che i dipendenti potessero “sbirciare” il dossier sanitario dei colleghi con un importo di 30.000 euro.

A tanto ammonta la sanzione comminata dal Garante privacy per tre violazioni di dati personali comunicate all’Autorità dallo stesso ospedale a conclusione di normali controlli periodici. Gli accessi indebiti hanno riguardato dati sanitari di dipendenti in cura presso lo stesso nosocomio. In un caso l'accesso era stato effettuato con le credenziali di un medico che aveva lasciato incustodita la propria postazione; negli altri due casi uno specializzando e un tecnico radiologo erano entrati nel dossier sanitario dei loro colleghi.

In tutti e tre gli episodi risulta accertato, per stessa ammissione dell’azienda ospedaliera, che gli accessi erano stati effettuati non per erogare prestazioni mediche, ma per esclusive ragioni personali, descritte dall’azienda come “mera curiosità”.

Gli accertamenti svolti dal Garante hanno evidenziato che le misure tecniche e organizzative adottate dall’ospedale, a tutela del dossier sanitario aziendale, non si erano dimostrate idonee ad assicurare una adeguata tutela dei dati personali dei pazienti e a proteggerli da trattamenti non autorizzati, determinando così un trattamento illecito di dati.

La violazione avrebbe potuto essere evitata se l’azienda avesse semplicemente osservato le Linee guida in materia di dossier sanitario, emanate dal Garante nel 2015, prevedendo che l’accesso al dossier sanitario fosse limitato al solo personale sanitario che interviene nel processo di cura del paziente ed avesse prestato particolare attenzione nell’individuare i profili di autorizzazione e nella formazione del personale abilitato. L’adozione preventiva di tali misure, anche alla luce dei principi di protezione dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default), costituisce oggi, per effetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 679/2016, un preciso dovere per i titolari del trattamento.

Il Garante, nel prendere atto che in seguito alla vicenda l’azienda ha avviato spontaneamente la revisione delle procedure d’accesso ai dossier sanitari, ha ingiunto alla stessa di completare tale operazione entro 90 giorni e per gli illeciti commessi ha applicato una sanzione di 30.000 euro.

 

News archive

 

Firm news

giu23

23/06/2025

Cyberbullismo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17/05/2024, n. 70,Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio

giu23

23/06/2025

L'estate e la tutela degli animali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 82/2025 recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia

giu23

23/06/2025

Disciplina del D.Lgs. 231/2001 e società di capitali unipersonali

Con ricorso alla Corte di Cassazione veniva impugnata lasentenza del 22/4/2024 della Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 13/4/2022, denunciando inter alia

Lawyer News

lug12

12/07/2025

Concordato Preventivo Biennale: la guida operativa dell'AdE

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni

lug11

11/07/2025

Assegno ordinario invalidità: integrazione al minimo anche se liquidato per intero con sistema contributivo

<p>Con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003029949"