Covid19 e Privacy dei dati sanitari

26 february 2020

Mai come in questi giornI di crisi e isteria nazionale da Covid19,  bisogna soffermarci sul  tema della tutela  dei dati sanitari e del rispetto della vita privata e della dignità della persona, al fine di non stigmatizzare e perseguire persone per ragioni irrazionali.

Recentemente, il Garante privacy ha anche sanzioanto una azienda ospedaliera per non aver impedito che i dipendenti potessero “sbirciare” il dossier sanitario dei colleghi con un importo di 30.000 euro.

A tanto ammonta la sanzione comminata dal Garante privacy per tre violazioni di dati personali comunicate all’Autorità dallo stesso ospedale a conclusione di normali controlli periodici. Gli accessi indebiti hanno riguardato dati sanitari di dipendenti in cura presso lo stesso nosocomio. In un caso l'accesso era stato effettuato con le credenziali di un medico che aveva lasciato incustodita la propria postazione; negli altri due casi uno specializzando e un tecnico radiologo erano entrati nel dossier sanitario dei loro colleghi.

In tutti e tre gli episodi risulta accertato, per stessa ammissione dell’azienda ospedaliera, che gli accessi erano stati effettuati non per erogare prestazioni mediche, ma per esclusive ragioni personali, descritte dall’azienda come “mera curiosità”.

Gli accertamenti svolti dal Garante hanno evidenziato che le misure tecniche e organizzative adottate dall’ospedale, a tutela del dossier sanitario aziendale, non si erano dimostrate idonee ad assicurare una adeguata tutela dei dati personali dei pazienti e a proteggerli da trattamenti non autorizzati, determinando così un trattamento illecito di dati.

La violazione avrebbe potuto essere evitata se l’azienda avesse semplicemente osservato le Linee guida in materia di dossier sanitario, emanate dal Garante nel 2015, prevedendo che l’accesso al dossier sanitario fosse limitato al solo personale sanitario che interviene nel processo di cura del paziente ed avesse prestato particolare attenzione nell’individuare i profili di autorizzazione e nella formazione del personale abilitato. L’adozione preventiva di tali misure, anche alla luce dei principi di protezione dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default), costituisce oggi, per effetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 679/2016, un preciso dovere per i titolari del trattamento.

Il Garante, nel prendere atto che in seguito alla vicenda l’azienda ha avviato spontaneamente la revisione delle procedure d’accesso ai dossier sanitari, ha ingiunto alla stessa di completare tale operazione entro 90 giorni e per gli illeciti commessi ha applicato una sanzione di 30.000 euro.

 

News archive

 

Firm news

lug13

13/07/2026

Opinion of the Advocate General in Cases C-535/25 | Amazon Italia Logistica, C-536/25 | Amazon Italia Services and C-537/25 | Amazon Italia Transport

According to Advocate General Campos Sánchez-Bordona of the Court of Justice of the European Union, companies in the Amazon group provide postal services in Italy Consequently, the requirement

lug13

13/07/2026

The Italian Competition Authority (AGCM) launched an investigation into the price increase for the “Microsoft 365” subscription service

According to Agcm, Microsoft allegedly failed to adequately highlight that the subscription service had been enhanced with the “Copilot” and “Designer” artificial intelligence

lug13

13/07/2026

Annual activity report of Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pursuant to art. 55 of the DSA

  AGCOM- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – the Italian Communications Authority has been formally designated as the Digital Services Coordinator for Italy by the