Agcom con la delibera 27/26/cir ha accolto l'istanza di Iliad di accesso parcheggio di proprietà comunale sita in Viale Sant’Ambrogio snc per l'istallazione di una stazione radio base ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 15 febbraio 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024.
Per l'Agcom, il comune non ha motivato il rifiuto ai sensi di legge.
Si legge nella delibera che: "Dagli atti del procedimento è emerso che successivamente al sopralluogo (rectius mail del Comune del 5 febbraio u.s.) la decisione di non concedere l’accesso è stata assunta dalla Giunta Comunale senza alcuna effettiva e reale motivazione tecnico/ giuridica, riconducibile alle cause di rifiuto giustificato, tipizzate dalla normativa primaria.
Il diniego opposto dal Comune risulta, dunque, in contrasto con la ratio del d.lgs. n.33 del 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309, che hanno come precipuo obiettivo quello di facilitare e promuovere l’installazione di reti ad alta velocità.
Acclarata quindi la contrarietà del diniego alle norme anzi citate, appare opportuno evidenziare che neppure il richiamato parere della Sopraintendenza ai beni culturali (depositato agli atti e richiamato nel verbale dell’udienza del 4 marzo 2026) può configurarsi come una legittima motivazione di diniego dell’Amministrazione comunale.
Tale parere, infatti, riguarda aspetti autorizzativi e attiene a una fase necessariamente successiva al riconoscimento o meno del diritto della società Iliad di accedere al Sito ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309.
Ed invero, una volta riconosciuto l’esercizio del diritto di accesso da parte dell’operatore (e stipulata una convenzione con il Comune), sarà onere dell’operatore stesso richiedere tutte le autorizzazioni necessarie - ivi incluse quelle da parte della Sovrintendenza - per poi procedere all’installazione ed attivazione dei propri impianti.
L’installazione concreta dell’infrastruttura può avvenire, infatti, solo dopo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.
Inoltre, l’impianto de quo, come rilevato dalla Società istante, è da qualificarsi come “opera di urbanizzazione primaria” a norma dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 e s.m.i. ed ha carattere di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del medesimo Codice, assicurando, tra l’altro, il servizio di chiamata di emergenza e pubblica sicurezza.
In conclusione, il rifiuto del Comune è da qualificarsi illegittimo in quanto non riconducibile alle cause di rifiuto giustificato previste dal Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 e dal Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024"
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