Ecommerce

26 settembre 2024

Nella causa C-400/22, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione.

Per la Corte Europea, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 prevede, dal canto suo, che il professionista debba garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagamento. Tale disposizione precisa che, nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l’ordine, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagamento» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista; in caso contrario, detto consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

Ne deriva che, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare (sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punto 25).

Con riferimento a quest’ultimo obbligo, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista e che solo la dicitura riportata su tale pulsante o tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punti 26 e 28).

Dunque, la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 che impone al professionista, allorché conclude un contratto a distanza con mezzi elettronici mediante un procedimento di inoltro dell’ordine che si accompagna ad un obbligo di pagamento per il consumatore, di informare espressamente quest’ultimo di tale obbligo prima che il consumatore inoltri l’ordine, non prevede alcuna distinzione tra gli obblighi di pagamento corredati di condizioni e quelli che sono incondizionati.



 

Archivio news

 

News dello studio

lug2

02/07/2026

Obblighi del titolare del trattamento in caso di uso di sistemi di AI

L' utilizzo di sistemi di AI per il trattamento dei dati comporta la necessita' per il Titolare del trattamento di rivedere ed aggiornare tutti la documentazione sulla privacy, ivi incluse le informative

lug2

02/07/2026

Obblighi del datore di lavoro in caso di utilizzo di sistemi di AI in azienda

  L’articolo 11 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (“Legge AI”) sancisce i principi fondamentali per un uso etico e responsabile dell’AI. Tale disposizione, nel riaffermare

lug2

02/07/2026

Autorità nazionale anticorruzione - Comunicato 15 maggio 2026[3][1] Approvazione della delibera n. 148 del 1° aprile 2026: «Approvazione delle modifiche e integrazioni apportate allo “Schema di bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dic

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 1° aprile 2026, ha approvato la seguente delibera: delibera n. 148 del 1° aprile 2026 «Approvazione

News Giuridiche

lug3

03/07/2026

ANAC: revisione al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio

La modifica, approvata con la Delibera

lug3

03/07/2026

Sharenting, è necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori

La madre non può pubblicare foto dei figli

lug3

03/07/2026

Domenico Digregorio: la prudenza del notaio e l’avvento dell’AI

<p><span>L’equilibrio tra la