Nella causa C-400/22, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione.
Per la Corte Europea, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 prevede, dal canto suo, che il professionista debba garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagamento. Tale disposizione precisa che, nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l’ordine, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagamento» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista; in caso contrario, detto consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
Ne deriva che, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare (sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punto 25).
Con riferimento a quest’ultimo obbligo, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista e che solo la dicitura riportata su tale pulsante o tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punti 26 e 28).
Dunque, la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 che impone al professionista, allorché conclude un contratto a distanza con mezzi elettronici mediante un procedimento di inoltro dell’ordine che si accompagna ad un obbligo di pagamento per il consumatore, di informare espressamente quest’ultimo di tale obbligo prima che il consumatore inoltri l’ordine, non prevede alcuna distinzione tra gli obblighi di pagamento corredati di condizioni e quelli che sono incondizionati.
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