D.Lgs. 231/2001 : il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

24 novembre 2016

Il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” trova spazio nel D. Lgs. 231/2001 con l’introduzione, nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 del suddetto reato tra i  delitti contro la personalità individuale, mediante l’apposito richiamo all’art. 603 bis del c.p., oggetto a sua volta di recente riforma.

 Il nuovo art. 603 bis del c.p., rubricato, infatti, “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” dispone espressamente quanto segue:

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

 Il medesimo d.d.l. C 4008 che ha innovato di recente l’art. 603 bis del c.p., prevede poi all’art. 3 che:

Nei procedimenti per i reati previsti dall’articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’articolo 321 del codice di procedura penale (ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati),  il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale”.

 Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell’azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

 Il medesimo articolo 3 prevede, poi, che: “L’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l’amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento per i reati previsti dall’articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore”.

 L’innovazione legislativa è del 18 ottobre scorso e prevede per l’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Tiziana Bastianelli

Archivio news

 

News dello studio

mag22

22/05/2026

Oggetti d' arte: Iva al 5%

Con la legge di conversione 8 agosto 2025, n.118, che ha modificato il D.L. 95/2025, e' stato introdotto all' art. 9 la seguente disposizione: 2.    Alla tabella A, allegata al decreto

mag22

22/05/2026

Decreto fiscale, approvazione definitiva

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni

mag21

21/05/2026

IIC Italy Chapter Telecommunications in the Digital Transformation: Regulatory Policy Outcome Report, March 2026, Rome.

Rome, March 2026 — The International Institute of Communications (IIC) Italy Chapter has published its latest report, Telecommunications in the Digital Transformation: Regulatory

News Giuridiche

mag25

25/05/2026

Motociclista cade a causa del cane randagio: va dimostrata la condotta colposa del Comune

E' necessario dimostrare, anche per presunzioni,

mag25

25/05/2026

Scandalo General Motors, accordo da 13 milioni di dollari per violazione della privacy

Il patteggiamento in Texas svela le fragilità