Dieselgate

14 aprile 2023

Secondo l’avvocato generale Campos Sa´nchez-Bordona, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ( C 27/22) la Volkswagen non puo` essere sanzionata in Italia per il «Dieselgate» dopo esserlo stata in Germania, qualora non vi sia stato un coordinamento sufficiente dei procedimenti sanzionatori dei due Stati

Nelle conclusioni presentate  l’avvocato generale Manuel Campos Sa´nchez-Bordona ha precisato che spetta al Consiglio di Stato accertare la natura penale dei procedimenti e delle sanzioni considerando i) la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale; ii) la natura della sanzione; e iii) il grado di severita` della sanzione. L’avvocato generale ritiene che la sanzione inflitta in Germania sia di natura penale, analogamente a quella imposta in Italia. Quest’ultima, pur essendo qualificata come sanzione amministrativa nel diritto italiano, ha anche natura penale, a causa della sua finalita` repressiva e della sua gravita`.

In secondo luogo, l’avvocato generale e` del parere che una sanzione come quella inflitta dall’Autorita` italiana garante della concorrenza e del mercato a una persona giuridica (nella fattispecie la Volkswagen) resasi colpevole di pratiche commerciali scorrette viola, in linea di principio, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta) se tale persona giuridica e` gia` stata condannata a seguito di una sentenza penale definitiva in un altro Stato membro (nella specie la Germania) per fatti identici.

Secondo l’avvocato generale, nel caso in esame sussiste una duplicazione di procedimenti sanzionatori, in quanto il procedimento tedesco si e` concluso con una sanzione definitiva, cosicche´ occorre chiarire se tali procedimenti avessero o meno ad oggetto gli stessi fatti (identita` oggettiva) e fossero diretti contro la stessa persona (identita` soggettiva).

Pur ritenendo che l’accertamento spetti al Consiglio di Stato, l’avvocato generale e` del parere che i due procedimenti riguardano la stessa persona giuridica (ossia la Volkswagen) e che i fatti sanzionati sono identici sotto il profilo sostanziale e temporale. In tal caso potrebbe essere stata commessa una violazione del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 della Carta.

In terzo luogo, il Consiglio di Stato chiede se, nel caso in esame, potesse essere giustificata una deroga al principio del ne bis in idem.

L’avvocato generale Campos Sa´nchez-Bordona rileva che le limitazioni a tale diritto fondamentale sono soggette a determinate condizioni, ossia: i) che il cumulo di sanzioni sia previsto dalla legge; ii) che sia rispettato il contenuto essenziale del diritto; iii) che sussista un motivo di interesse generale; e iv) che la limitazione rispetti i principi di necessita` e proporzionalita`.

Secondo l’avvocato generale, nella causa in esame i problemi sorgono in ordine al requisito della proporzionalita` e della necessita` di limitare il diritto fondamentale. Uno degli elementi che il Consiglio di Stato dovra` prendere in considerazione per valutare entrambi i requisiti e`, esattamente, il coordinamento delle procedure sanzionatorie e la prova di un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto tra loro. A quanto consta, tale coordinamento sembra non essersi verificato nella specie.

Benche´ alcuni settori del diritto dell’Unione dispongano di procedure di coordinamento, nella controversia in esame non esisteva alcun meccanismo di coordinamento specifico di cui le autorita` nazionali potessero avvalersi. A tal riguardo, l’avvocato generale sottolinea la difficolta` di applicare il requisito del coordinamento in occasione del cumulo di procedimenti sanzionatori di due Stati membri, avviati da autorita` competenti in diversi settori di attivita`, e laddove non esista alcun meccanismo di coordinamento dei loro interventi.

Pertanto, l’avvocato generale Campos Sa´nchez-Bordona propone di rispondere al Consiglio di Stato dichiarando che non e` ammissibile la limitazione del diritto fondamentale di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato qualora il cumulo contemporaneo di procedimenti avviati e di sanzioni applicate da autorita` nazionali di due o piu` Stati membri, competenti in settori diversi, abbia avuto luogo senza un coordinamento sufficiente.

 

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