Decreto Bollette nel settore dell’energia elettrica e del gas

26 maggio 2026

Il Decreto Bollette introduce misure per la riduzione del costo dell’energia in favore di famiglie e imprese, nonché per la competitività del sistema produttivo e la decarbonizzazione industriale.

In fase di conversione, sono state inserite misure di modifica all’ art. 51 del codice del consumo, introducendo i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Il comma 8-bis prevede che: “ Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto.”

 

Invece, il comma 8-ter dispone che: “   I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

Infine, il comma 8-quarter prescrive che:    “ Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo.” 

Le nuove misure sono in vigore dal 19.4.2026.

Archivio news

 

News dello studio

lug13

13/07/2026

Google Android: the Court of Justice upholds Google’s fine of around €4.1 billion

Judgment of the Court of Justice of the EU in Case C-738/22 P | Google and Alphabet v Commission The appeal brought by Google and its parent company Alphabet against the judgment of the General Court

lug13

13/07/2026

Judgment of the General Court in Joined Cases T-1079/23, T-1080/23 | Apple v Commission and T-214/24 Apple and Apple Distribution International v Commission

Digital services: the General Court of the EU dismisses Apple’s actions regarding its designation as a gatekeeper in relation to the App Store and iOS The General Court also rules that

lug13

13/07/2026

Opinion of the Advocate General in Cases C-535/25 | Amazon Italia Logistica, C-536/25 | Amazon Italia Services and C-537/25 | Amazon Italia Transport

According to Advocate General Campos Sánchez-Bordona of the Court of Justice of the European Union, companies in the Amazon group provide postal services in Italy Consequently, the requirement

News Giuridiche