Banche e privacy

11 luglio 2022

ll Garante ha  applicato alla banca  Intesa San Paolo una sanzione amministrativa di 100mila euro,  tenuto conto che l’istituto - già in passato destinatario di un provvedimento analogo - non ha dimostrato, nel rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability), di aver adottato o solo avviato un’adeguata riflessione sulle istruzioni fornite al personale riguardo alle richieste di accesso ai dati bancari, limitandosi a richiamare le attività formative genericamente erogate.

Le banche devono effettuare verifiche puntuali prima di comunicare i dati dei propri clienti ad altre persone, anche perché soggetti in precedenza autorizzati a conoscerli, nel tempo potrebbero aver perso questa facoltà. Lo ha affermato il Garante per la privacy, definendo il procedimento avviato a seguito del reclamo di una ragazza all’epoca dei fatti già maggiorenne, che contestava a una banca la comunicazione dei dati del proprio conto corrente a suo padre. Tali informazioni erano state poi prodotte in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale.

Rispondendo alla richiesta di informazioni del Garante l’istituto di credito confermava quanto denunciato, ma a giustificazione dell’accaduto invocava la buona fede del proprio dipendente. Secondo la banca, infatti, l’operatore aveva consegnato al padre della reclamante copia della movimentazione del conto corrente della figlia perché in precedenza egli era autorizzato ad operare sul rapporto bancario, in quanto esercente la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età della ragazza. Inoltre la conoscenza personale del padre, un ex dipendente della banca, aveva indotto l'impiegato a ritenere il genitore ancora autorizzato ad accedere ai dati contabili della figlia, senza effettuare alcuna verifica.

Giustificazioni insufficienti per l’Autorità, che ha dichiarato fondato il reclamo e ritenuto illecito il comportamento tenuto dalla banca tramite un proprio dipendente, il quale ha effettuato un accesso ai dati bancari della reclamante e li ha comunicati ad un terzo non autorizzato, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, l’Autorità ha ritenuto non applicabile al caso l’esimente della buona fede. In base al costante orientamento della giurisprudenza, infatti, l’errore rileva quale causa di esclusione della responsabilità solo quando è inevitabile, ossia in presenza di circostanze tali da indurre l’autore della violazione al convincimento della liceità del suo agire o se comunque abbia fatto il possibile per osservare la legge. Circostanze che, appunto, non sono state riscontrate nel caso in esame.

Archivio news

 

News dello studio

set9

09/09/2026

Fase di precompilazione delle domande dal 10 settembre e apertura dello sportello dal 6 ottobre

Investimenti sostenibili 4.0, definiti termini e modalità di presentazione delle domande Su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stato

set9

09/09/2026

Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security Voucher Cloud & Cybersecurity - Agevolazioni per PMI e lavoratori autonomi

È stato pubblicato il decreto direttoriale 4 agosto 2026 che definisce i termini e le modalità di funzionamento dello sportello dedicato alla presentazione delle domande di

set9

09/09/2026

Telemarketing, il Garante privacy sanziona Tim per 9,5 milioni di euro

Telemarketing, il Garante privacy sanziona Tim per 9,5 milioni di euro Consensi acquisiti illecitamente, inadeguati controlli sulla filiera e ostacoli all'esercizio dei diritti degli utenti Il

News Giuridiche

set14

14/09/2026

Riforma regolamento penitenziario: le novità della bozza di decreto

Il provvedimento consentirà più opportunità

set14

14/09/2026

Obiettivi centrati per il PNRR Giustizia, Nordio ringrazia la magistratura

Il Ministro: "Tempi civili dimezzati, arretrato