Appalti:Gli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l'Unione un accordo internazionale in materia di appalti pubblici non possono avvalersi della parità di trattamento in detto settore

11 novembre 2024

Un ente aggiudicatore croato ha avviato una procedura di appalto pubblico per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria che collega due citta` in Croazia. La Kolin Ins?aat Turizm Sanayi ve Ticaret (Kolin), societa` con sede in Turchia, ha contestato la legittimita` della decisione di aggiudicare l'appalto a un altro offerente. Nell'ambito di tale ricorso, il giudice nazionale competente chiede alla Corte di giustizia di precisare le circostanze in cui, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli enti aggiudicatori possono, in forza della pertinente direttiva in materia di appalti pubblici, chiedere agli offerenti di apportare correzioni o chiarimenti alla loro offerta iniziale.

Per la Corte di Giustizia dell'UE, Sentenza della Corte nella causa C-652/22 | Kolin Ins¸aat Turizm Sanayi ve Ticaret, in assenza di un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e un paese terzo in materia di appalti pubblici, gli operatori economici di detto paese terzo non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva pertinente in tale materia per richiedere di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione su un piano di parita` rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei paesi terzi vincolati da un siffatto accordo.

Inoltre, alla luce della competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune, alle autorita` nazionali non e` consentito applicare, agli operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l'Unione, le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute in tale direttiva.

Infine, la Corte dichiara che la questione dell'accesso di operatori economici di paesi terzi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici negli Stati membri rientra in un settore nel quale l'Unione ha competenza esclusiva.

La Corte dichiara, a tal riguardo, che le autorita` nazionali non possono esigere che le autorita` aggiudicatrici applichino agli operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso accordi internazionali con l'Unione le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute nella direttiva sugli appalti pubblici.

Essa dichiara di conseguenza irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

 

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