Il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza

19 gennaio 2017

In data 14 gennaio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 27 dicembre 2016. Detta Direttiva stabilisce le norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Inoltre, definisce le norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione.

Tra le novità introdotte dal nuovo testo di legge di attuazione della citata Direttiva, si segnalano le seguenti:

-         competenza per materia in capo alle Sezioni specializzate Impresa: ma si individuano come competenti, pero’, le sole sezioni specializzate di Milano, Roma e Napoli, autorità da adire a seconda dell’ufficio giudiziario di provenienza;

-         i giudici nazionali possono ordinare al convenuto o ad un terzo la divulgazione delle prove rilevanti di cui i suddetti soggetti siano in possesso, nel rispetto della riservatezza delle informazioni in esse contenute. Nel caso, però, in cui il destinatario dell’ordine di esibizione non sia in grado di fornire tali prove, il medesimo ordine potrà essere disposto per acquisire in giudizio le prove contenute nel fascicolo dell’autorità antitrust che ha condotto le indagini. Sono stati previsti, anche in tal caso, limiti alla divulgazione delle informazioni, tra i quali - oltre al generale rispetto del principio di proporzionalità - la condizione per cui l’accesso ai documenti probatori non potrà estendersi alle eventuali dichiarazioni rese dalle imprese coinvolte nell’ambito di programmi di clemenza o di proposte di transazione;

-         particolare valenza viene attribuita, poi, alle decisioni, purchè definitive, dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ed infatti la violazione delle regole della concorrenza in esse contenuta è ritenuta definitivamente accertata. Si specifica, però, che tale accertamento riguarda la sola fondatezza della violazione antitrust, non acquisendo alcun valore, invece, circa la sussistenza del nesso di causalità e l’esistenza del danno.

-         È sancito il criterio di responsabilità in via solidale tra le imprese che hanno preso parte al cartello ai sensi dell’art. 2055 c.c. Tuttavia, in deroga a quanto previsto nel codice, il decreto stabilisce che, in ossequio al testo della Direttiva, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola le regole in materia di concorrenza è responsabile solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti qualora:

a) la sua quota nel mercato rilevante era inferiore al 5% per tutto il tempo in cui ha avuto luogo la violazione del diritto della concorrenza; e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività.

b) nel caso in cui l'impresa convenuta abbia ottenuto l'immunità dalla sanzione in applicazione di un programma di clemenza.

La deroga di cui al punto a) comunque non troverebbe applicazione qualora la PMI abbia svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi o se la PMI abbia commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza;

-         infine, il provvedimento riconosce all’impresa danneggiante, che sia stata convenuta in giudizio per pagare il risarcimento, la facoltà di eccepire che l’impresa attrice abbia trasferito il danno su altri soggetti. L’onere della prova di tale trasferimento del danno grava sul convenuto, che potrà in questo modo liberarsi dall’obbligo risarcitorio. L’obiettivo è, dunque, quello di evitare che siano concessi risarcimenti superiori al danno effettivamente subito, nonché di proteggere l’acquirente indiretto, che è spesso l’unico soggetto che concretamente subisce un danno nella propria sfera economica.

Ebbene, a fronte di tale intervento normativo, si registrano numerose novità in materia di private enforcement. Il legislatore, infatti, nell’ottica di garantire una maggiore tutela individuale nonché una maggiore rilevabilità dei fenomeni anticoncorrenziali, ha inteso dettare una disciplina unitaria, affiancando ai tradizionali sistemi legati al public enforcement, meccanismi volti a incentivare il ricorso alla tutela giurisdizionale anche da parte dei singoli operatori del mercato.

Dott.ssa Simona Semmola

Archivio news

 

News dello studio

apr24

24/04/2024

Agcm: Sanzione di 10 milioni ad Amazon per pratica commerciale scorretta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services

apr22

22/04/2024

Stabilimento Principale

L'EDPB ha adottato un parere sulla nozione di stabilimento principale e sui criteri per l'applicazione del meccanismo dello sportello unico, a seguito di una richiesta di cui all'articolo

apr22

22/04/2024

Marketing: protocolli per il real time bidding

La Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, Sent., (data ud. 07/03/2024) 07/03/2024, n. 604/22 ha dichiarato che  1) L'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

News Giuridiche

apr24

24/04/2024

Dalla carta al PCT, una storia di avvocati e innovazione

Il rapporto tra processo e tecnologia è

apr24

24/04/2024

Omesso versamento IVA e cause di non punibilità

<span>La speciale causa di non punibilità