Il nome Pablo Escobar non può essere registrato come marchio dell'Unione europea
22 april 2024
Con la Sentenza, nella causa T-255/23 | Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), il Tribunale dell’Unione Europena ha riconosciuto che: “Il pubblico assocerebbe questo nome al traffico di droga e al narcoterrorismo” .
L'EUIPO ha rifiutato la registrazione, con la motivazione che il marchio era contrario all'ordine pubblico e al buon costume. Esso si e` basato sulla percezione del pubblico spagnolo, presso il quale Pablo Escobar e` particolarmente noto a causa delle relazioni tra la Spagna e la Colombia.
La societa` Escobar ha impugnato tale rifiuto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
Il Tribunale ha conferma il rifiuto di registrazione del marchio Pablo Escobar.
Secondo il Tribunale l'EUIPO si e’basata nella sua valutazione sulla percezione degli spagnoli ragionevoli, dotati di soglie medie di sensibilita` e di tolleranza e che condividono i valori indivisibili e universali sui quali si fonda l'Unione (la dignita` umana, la liberta`, l’uguaglianza e la solidarieta`, nonche´ i principi di democrazia e di Stato di diritto e il diritto alla vita e all'integrita` fisica).
L’EUIPO ha correttamente considerato che tali persone assocerebbero il nome di Pablo Escobar al traffico di droga e al narcoterrorismo, e ai crimini e alle sofferenze che ne derivavano, piuttosto che alle sue eventuali buone azioni a favore dei poveri in Colombia. Il marchio sarebbe quindi percepito come in contrasto con i valori e le norme morali fondamentali prevalenti nella societa` spagnola.
Il Tribunale aggiunge che il diritto fondamentale di Pablo Escobar alla presunzione di innocenza non e` stato violato, in quanto, pur non essendo mai stato penalmente condannato, egli e` pubblicamente percepito, in Spagna, come un simbolo della criminalita` organizzata, responsabile di numerosi reati.
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