Cancellazione dei dati personali trattati illecitamente
22 april 2024
Con la sentenza del 14 marzo 2024 nella C- 446/23, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che :
1)L’articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche conriguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e cheabroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:
l’autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell’esercizio del suo potere diadozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare deltrattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono statitrattati illecitamente, e ciò anche qualora l’interessato non abbia presentato a tal finealcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, ditale regolamento.
2) L’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che:
il potere dell’autorità di controllo di uno Stato membro di ordinare la cancellazione di datipersonali che sono stati trattati illecitamente può riguardare sia dati raccolti pressol’interessato sia dati provenienti da un’altra fonte
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