Elenchi di abbonati telefonici: il consenso di un abbonato telefonico alla pubblicazione dei propri dati si riferisce anche all’utilizzo dei medesimi in un altro Stato membro

17 marzo 2017

In data 15 marzo 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,nella causa C-536/15, tra Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV e Vodafone Libertel BV / Autoriteit Consument en Markt (ACM), ha disposto che:

- L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «richiesta», di cui a tale articolo, include altresì la richiesta da parte di un’impresa, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati, volta a ottenere le relative informazioni di cui tali imprese dispongono, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.

-  L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’impresa, che attribuisce numeri di telefono agli abbonati e che ha l’obbligo, in forza della normativa nazionale, di ottenere il consenso di tali abbonati all’utilizzo dei dati che li riguardano al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione, formuli tale richiesta in maniera tale che detti abbonati esprimano il proprio consenso riguardo a tale utilizzo in modo distinto a seconda dello Stato membro in cui le imprese che possono richiedere le informazioni previste da tale disposizione forniscono tali servizi.

 

In sostanza, la Corte Europea ha chiarito che il consenso di un abbonato telefonico alla pubblicazione dei propri dati si riferisce anche all’utilizzo dei medesimi in un altro Stato membro.

Per la Corte, la direttiva «servizio universale» si applica anche alle richieste provenienti da un’impresa che abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati.

Infatti, dal testo stesso del pertinente articolo 2 della direttiva, risulta che tale disposizione riguarda qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico. Tale articolo esige inoltre che ciò avvenga a condizioni non discriminatorie.

Per quanto riguarda la questione se si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l’impresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi, la Corte ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza precedente Sentenza della Corte del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom (C-543/09). A tale riguardo, la Corte ha già constatato, al punto 36 della sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom (C-543/09, EU:C:2011:279), riferendosi al considerando 35 della direttiva «servizio universale», che, in un mercato concorrenziale, l’obbligo a carico delle imprese che assegnano numeri di telefono di trasmettere i dati relativi ai propri abbonati, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, di tale direttiva, in linea di principio consente non solo all’impresa designata di assicurare il rispetto dell’obbligo di servizio universale previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva, ma altresì a qualunque operatore telefonico di costituire una banca dati esauriente e di esercitare attività sul mercato dei servizi di fornitura di elenchi abbonati e di consultazione. Al riguardo è sufficiente che l’operatore interessato chieda a ciascuna impresa che assegna numeri di telefono i dati rilevanti relativi ai suoi abbonati.

In sostanza, quando un abbonato sia stato informato dall’impresa che gli ha assegnato un numero di telefono della possibilità che i suoi dati personali siano trasmessi ad un’impresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e abbia acconsentito a tale pubblicazione, l’abbonato in questione non deve dare nuovamente il suo consenso alla trasmissione degli stessi dati ad un’altra impresa, qualora venga garantito che i dati in questione non saranno usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione.

Infatti, in simili circostanze, la trasmissione di questi stessi dati ad un’altra impresa che intende pubblicare un elenco pubblico, senza che detto abbonato abbia nuovamente prestato il proprio consenso, non lede la sostanza stessa del diritto alla tutela dei dati personali, quale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Peraltro, la Corte constata che, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell’Unione, l’impresa che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico opera in un quadro normativo ampiamente armonizzato, che consente di assicurare in tutta l’Unione il medesimo rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati personali degli abbonati.

Di conseguenza, non occorre che l’impresa che attribuisce i numeri di telefono ai suoi abbonati richieda il consenso dell’abbonato in maniera tale che quest’ultimo esprima il proprio consenso in modo distinto a seconda dello Stato membro.

Avv. Silvia Giampaolo

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